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[1]I comuni e le provincie, quando vi concorra l'interesse locale, possono accordare sussidi alle ferrovie, tramvie e servizi automobilistici e di navigazione fluviale ed aerea, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea sara' aperta all'esercizio, ferma restando l'osservanza dell'articolo precedente, al disposto del quale puo' essere derogato soltanto in caso di evidente utilita' pubblica, con decreto Reale su parere favorevole della Commissione centrale per la finanza locale.
[2]E' vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
