Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]I comuni e le provincie devono rimettere annualmente al Prefetto, che ne cura la trasmissione al Ministero delle Finanze:

  • a)entro il 31 marzo, un prospetto indicante:

[2]1° l'ammontare delle entrate stanziate nel bilancio dell'anno in corso, distinte in entrate effettive ordinarie, entrate effettive straordinarie ed entrate per movimento di capitali;

[3]2° l'ammontare delle spese stanziate nello stesso bilancio, distinte in obbligatorie ordinarie e facoltative ordinarie, obbligatorie straordinarie fronteggiate con entrate effettive, obbligatorie straordinarie finanziate con mutui ed altri mezzi straordinari, facoltative straordinarie, quote di ammortamento di prestiti in corso di estinzione, altre spese per movimenti di capitali;

  • b)entro il 30 giugno, analogo prospetto per le entrate e le spese accertate nell'anno precedente secondo i risultati del conto presentato dal tesoriere e deliberato dal Podesta' o dal rettorato.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art313 · fonte del testo

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