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[1]Le entrate e le spese che si inscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio, cioe', per le entrate, quanto si crede che potranno produrre durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata, e, per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo.

[2]Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo, le riscossioni degli esattori e tesorieri, i versamenti nella tesoreria del comune e della provincia e i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

[3]Appartengono al conto generale del patrimonio: il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quello dei mobili, del materiale ed altre attivita' risultanti dagli inventari, i crediti e debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altra causa.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art303 · fonte del testo

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