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L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Pero', agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti e' protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso e' definitivamente chiuso.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
