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[1]I comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, che manchino di mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi, possono, quando le condizioni topografiche lo consentano, essere riuniti fra loro o aggregati ad altro comune.
[2]Puo' inoltre essere disposta la riunione di due o piu' comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Podesta' ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
