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[1]Le somme eccedenti i bisogni ordinari dei comuni e delle provincie debbono essere depositate ad interesse, di regola, presso la Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio ordinarie, le Casse postali di risparmio, l'Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico.
[2]La Giunta provinciale amministrativa, sentito l'Istituto di emissione, puo' autorizzare il deposito di dette somme anche presso altri Istituti di credito di notoria solidita'. La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa deve essere omologata dal Prefetto.
[3]Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato: e' vietato l'acquisto di titoli di debiti pubblici esteri.
[4]Le somme suddette possono, tuttavia, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, essere impiegate nell'estinzione di passivita' onerose o nel miglioramento del patrimonio.
[5]Dell'inosservanza delle disposizioni del primo e del terzo comma del presente articolo sono personalmente responsabili il Podesta' o il Preside e il segretario del comune o della provincia, nonche', il ragioniere, ove esista.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
