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[1]I beni patrimoniali comunali e provinciali devono, di regola, essere dati in affitto.
[2]In sede di esame dei bilanci di previsione la Giunta provinciale amministrativa accerta che i fitti dei fondi rustici ed urbani siano adeguati all'importanza di questi, tenuto conto anche dei carichi tributari e delle spese di manutenzione, e, qualora riconosca che i cespiti in parola siano suscettivi d'incremento, invita l'amministrazione a provvedere alla revisione in un termine perentorio, decorso il quale inutilmente, promuove i provvedimenti di ufficio da parte del Prefetto.
[3]Qualora lo richieda la speciale condizione dei luoghi, il comune puo' ammettere la generalita' degli abitanti a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma deve formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso e subordinarlo al pagamento di un corrispettivo.
[4]Il corrispettivo non puo', in alcun caso, essere inferiore al carico delle imposte e sovrimposte e delle spese di custodia e manutenzione sostenute dal comune per i detti beni.
[5]I corrispettivi in natura per i beni comunali, comunque dovuti, debbono essere sottoposti a revisione alla fine di ciascun triennio dall'entrata in vigore del presente testo unico.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
