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[1]Le amministrazioni comunali e provinciali devono tenere al corrente un esatto inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonche' un elenco diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione. L'inventario dei beni demaniali e' costituito da uno stato descrittivo dei medesimi, quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza.
[2]Quando il comune o la provincia amministri istituzioni speciali ai sensi degli articoli 59, 132 e 135, l'inventario dei beni di ciascuna istituzione dev'essere distinto da quello degli altri e da quelli del comune o della provincia. Nei casi di cui agli articoli 36 e 37 devono tenersi distinti inventari per ciascuno dei comuni riuniti o per le frazioni che abbiano patrimonio e spese separate.
[3]Sono altresi' separati gli inventari dei beni di spettanza delle frazioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
[4]Gli inventari sono firmati dal segretario e dal ragioniere, dove esista, e sono vidimati dal Podesta' o dal Preside. Essi sono riveduti di regola ogni dieci anni: il Podesta' o il Preside puo' sempre disporne la revisione.
[5]Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Podesta' o il Preside, il segretario del comune o della provincia, nonche' il ragioniere, dove esista.
[6]Il riepilogo dell'inventario e' allegato al bilancio di previsione e al conto consuntivo.
[7]Col provvedimento di approvazione del conto consuntivo, il Consiglio di prefettura pone in rilievo il risultato economico dell'esercizio e le variazioni che la gestione del bilancio ha determinato rispetto ai beni demaniali ed a quelli patrimoniali del comune o della provincia.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
