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[1]Per lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali i comuni, le provincie e i consorzi possono, previa autorizzazione del Prefetto, invitare le ditte, ritenute idonee, a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e a dichiarare a quali condizioni siano disposte ad eseguirli.

[2]La deliberazione che bandisce tale forma di appalto ed il successivo invito devono precisare le modalita' dell'esame dei progetti e delle offerte, che puo' essere anche deferito ad apposita commissione.

[3]Nella scelta tra i vari progetti presentati, si deve tener conto di tutti gli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacita' e serieta' che presentano gli offerenti.

[4]L'aggiudicazione non e' impegnativa per l'ente finche' non sia intervenuta l'approvazione del Prefetto.

[5]Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti presentati.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art286 · fonte del testo

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