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[1]Per lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali i comuni, le provincie e i consorzi possono, previa autorizzazione del Prefetto, invitare le ditte, ritenute idonee, a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e a dichiarare a quali condizioni siano disposte ad eseguirli.
[2]La deliberazione che bandisce tale forma di appalto ed il successivo invito devono precisare le modalita' dell'esame dei progetti e delle offerte, che puo' essere anche deferito ad apposita commissione.
[3]Nella scelta tra i vari progetti presentati, si deve tener conto di tutti gli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacita' e serieta' che presentano gli offerenti.
[4]L'aggiudicazione non e' impegnativa per l'ente finche' non sia intervenuta l'approvazione del Prefetto.
[5]Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti presentati.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
