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[1]I progetti per le opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono compilati dagli uffici tecnici rispettivi.
[2]Qualora manchino tali uffici, ovvero quando la speciale natura delle opere, o particolari motivi d'urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti puo' essere affidata a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e l'esecuzione dell'opera.
[3]Quando si tratti di opere di notevole importanza, il progetto esecutivo deve essere preceduto da un progetto di massima che consenta la valutazione della entita' della spesa in relazione alla possibilita' di farvi fronte. Nei casi in cui la possibilita' risulti evidente, il Prefetto puo' autorizzare la deroga a tale norma.
[4]((I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi di importo superiore a lire 20.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero di importo superiore a lire 10 milioni, quando alla esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici)).
[5]Il detto parere e' richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda superiore ai limiti suindicati, salvo che tali progetti costituiscano esecuzione di un progetto di massima, sul quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici abbia gia' espresso parere favorevole.
[6]I progetti, sono trasmessi al Ministero dei Lavori pubblici pel tramite del Prefetto.
[7]Non e' necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa che si verifichino durante l'esecuzione delle opere, quando l'importo di essi non superi il quinto del preventivo.
[8]((I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile:
- a)se il loro importo superi le lire 400.000, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore al 100.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva non superiore ai 100.000 abitanti;
- b)se il loro importo superi le lire 1.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti;
- c)se il loro importo superi le lire 2.000.000, quando si tratti di provincie, di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore ai 500.000 abitanti)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990
