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[1]Chi presiede le adunanze e' investito di potere discrezionale per assicurare l'osservanza delle leggi e per mantenere l'ordine e la regolarita' delle discussioni e delle deliberazioni.
[2]Ha facolta' di sospendere e di sciogliere le adunanze, facendone redigere processo verbale da trasmettere al Prefetto.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
