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[1]I membri del rettorato, dell'assemblea e del consiglio direttivo dei consorzi e quelli della consulta comunale votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta.
[2]Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
[3]Le schede bianche o non leggibili si computano solo per determinare il numero dei votanti.
[4]Terminate le votazioni, il presidente ne accerta e proclama l'esito.
[5]In nessun caso si puo' procedere a ballottaggio, salvo che la legge non disponga altrimenti.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
