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[1]Le adunanze delle consulte, dei rettorati, delle assemblee e dei consigli direttivi dei consorzi non sono pubbliche. Per la validita' di esse e' necessario l'intervento di almeno la meta' dei membri assegnati a ciascun collegio.
[2]Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Nelle votazioni palesi dei rettorati, delle assemblee e dei consigli direttivi dei consorzi, a parita' di voti, prevale il voto del presidente.
[3]Alle adunanze assiste, rispettivamente, il segretario del comune, della provincia o del consorzio.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
