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[1]Ogni comune e ogni provincia ha uno o piu' messi.
[2]Il messo deve essere maggiorenne.
[3]La nomina e' approvata con decreto del Prefetto.
[4]Il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a' notificare gli atti delle rispettive amministrazioni per cui non siano prescritte speciali formalita'.
[5]I messi dei comuni e delle provincie possono anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta a quella da cui essi rispettivamente dipendono.
[6]I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.
[7]I consorzi, per la notifica degli atti per i quali non siano prescritte speciali formalita', si avvalgono dei messi dei comuni e delle provincie facenti parte del consorzio.
[8]Possono, altresi', avvalersi dell'opera dei messi dipendenti da altri comuni e provincie nel cui territorio gli atti stessi debbano essere notificati, facendone richiesta alle rispettive amministrazioni.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
