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[1]Ogni comune e ogni provincia ha uno o piu' messi.

[2]Il messo deve essere maggiorenne.

[3]La nomina e' approvata con decreto del Prefetto.

[4]Il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a' notificare gli atti delle rispettive amministrazioni per cui non siano prescritte speciali formalita'.

[5]I messi dei comuni e delle provincie possono anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta a quella da cui essi rispettivamente dipendono.

[6]I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.

[7]I consorzi, per la notifica degli atti per i quali non siano prescritte speciali formalita', si avvalgono dei messi dei comuni e delle provincie facenti parte del consorzio.

[8]Possono, altresi', avvalersi dell'opera dei messi dipendenti da altri comuni e provincie nel cui territorio gli atti stessi debbano essere notificati, facendone richiesta alle rispettive amministrazioni.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art273 · fonte del testo

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