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Sono esenti da responsabilita' i componenti dei collegi amministrativi, che per legittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare in tempo nel verbale del loro motivato dissenso o dei richiami o proposte fatte per evitare l'atto da cui e' derivato il danno.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
