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[1]Gli stipendi del segretario comunale e degli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono pagati a rate mensili posticipate.
[2]Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al Prefetto, il quale, ove ne sia il caso, promuove i provvedimenti d'ufficio della Giunta provinciale amministrativa. Verificandosi nel corso dell'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito l'ente interessato, il quale deve presentare le sue deduzioni nel termine di otto giorni, puo' deliberare che il pagamento degli stipendi o salari, anche per il rimanente periodo dell'anno, sia effettuato direttamente dall'esattore.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
