Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942. Leggi il testo vigente →
[1]Il segretario comunale, nonche' gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, che ottengano la nomina presso altri enti, hanno facolta', entro quindici giorni dalla relativa partecipazione, di dichiarare per quale posto intendano optare. Di tale facolta' deve essere fatto espresso richiamo nella lettera di partecipazione della nomina.
[2]La mancanza di qualsiasi dichiarazione nel termine stabilito per l'opzione rende inefficace la nomina al nuovo posto.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
