Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
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Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
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4 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990. 341 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sono estese, in quanto applicabili, ai segretari comunali, ai segretari provinciali ed all'altro personale delle Amministrazioni comunali, provinciali e consorziali, nonche' delle aziende municipalizzate in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute col concorso di detti enti, le disposizioni vigenti per le Amministrazioni dello Stato in favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, degli orfani ed altri congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, nonche' degli ex combattenti in genere, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti per la causa nazionale iscritti ininterrottamente al Partito dalla data dall'evento che fu causa della ferita, degli squadristi e di quelli che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma.aggiunto: Testo unico-art. 237
tolto: Sono estese, altresi', al personale suddetto, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per le Amministrazioni dello Stato in favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero, hanno partecipato ad operazioni militari, entro il periodo 6 maggio 1936-XIV - 31 luglio 1939-XVII, nonche' agli orfani ed altri congiunti decaduti ed ai soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.
tolto: Il tempo di appartenenza ai Fasci di combattimento anteriore alla data del 28 ottobre 1922 e quello trascorso in servizio militare prestato nei reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, e durante le operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed all'estero in servizio non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, e' computato in aumento al servizio di ruolo per la parte di tempo anteriore alla nomina in ruolo ai fini del raggiungimento dei periodi minimi di anzianita' richiesti per la promozione dal grado iniziale, VIII o VII per i segretari comunali e IV per i segretari provinciali, a quello immediatamente superiore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 8 giugno 1990, n. 142
La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea) l'abrogazione del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art237 · fonte del testo
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