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[1]Fermi i diritti concessi dalle disposizioni in vigore agli invalidi ed orfani di guerra e per la causa nazionale, ai reduci di guerra ed agli iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, ed ai soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, nelle assunzioni ai posti di segretario comunale o di segretario provinciale ed a quelli di impiegato o salariato presso le amministrazioni comunali, provinciali o consorziali e presso le aziende e stabilimenti dipendenti, sono preferiti a parita' di merito:
- 1)gli insigniti di medaglia al valore militare;
- 2)i mutilati o invalidi di guerra e i mutilati o invalidi per la causa fascista;
- 3)gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista;
- 4)i feriti in combattimento nonche' quelli per la causa fascista, quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;
- 5)gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, coloro che abbiano la qualifica di squadrista e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purche' ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonche' i soci di diritto della Unione fascista tra le famiglie numerose;
- 6)i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista;
- 7)le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista;
- 8)coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;
- 9)coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Amministrazione presso cui e' indetto il concorso;
- 10)coloro che rivestano la qualifica di ufficiali di complemento, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perche' non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volonta';
- 11)i coniugati, con riguardo al numero dei figli.
[2]Gli stessi diritti concernenti i decorati, mutilati, invalidi e feriti, sia di guerra, come per la causa nazionale, i combattenti, ed i loro congiunti, competono, altresi', ai combattenti in dipendenza, delle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in servizio militare non isolato all'estero, ed ai loro congiunti.
[3]Fra gli aspiranti che appartengono ad una delle categorie suindicate ai numeri da 1 a 10 hanno la precedenza nelle categorie medesime, salve le eccezioni predette, i coniugati e fra questi coloro che hanno maggior numero di figli.
[4]In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri da 1 a 8 e ai numeri 10 e 11, hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio presso le Amministrazioni di cui all'articolo precedente.
[5]Quando la precedenza non puo' essere stabilita in base alle norme suindicate per parita' di requisiti, essa e' determinata dalla eta'.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990
