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[1]Fermi i diritti concessi dalle disposizioni in vigore agli invalidi ed orfani di guerra e per la causa nazionale, ai reduci di guerra ed agli iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, ed ai soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, nelle assunzioni ai posti di segretario comunale o di segretario provinciale ed a quelli di impiegato o salariato presso le amministrazioni comunali, provinciali o consorziali e presso le aziende e stabilimenti dipendenti, sono preferiti a parita' di merito:

  • 1)gli insigniti di medaglia al valore militare;
  • 2)i mutilati o invalidi di guerra e i mutilati o invalidi per la causa fascista;
  • 3)gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista;
  • 4)i feriti in combattimento nonche' quelli per la causa fascista, quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;
  • 5)gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, coloro che abbiano la qualifica di squadrista e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purche' ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonche' i soci di diritto della Unione fascista tra le famiglie numerose;
  • 6)i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista;
  • 7)le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista;
  • 8)coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;
  • 9)coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Amministrazione presso cui e' indetto il concorso;
  • 10)coloro che rivestano la qualifica di ufficiali di complemento, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perche' non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volonta';
  • 11)i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

[2]Gli stessi diritti concernenti i decorati, mutilati, invalidi e feriti, sia di guerra, come per la causa nazionale, i combattenti, ed i loro congiunti, competono, altresi', ai combattenti in dipendenza, delle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in servizio militare non isolato all'estero, ed ai loro congiunti.

[3]Fra gli aspiranti che appartengono ad una delle categorie suindicate ai numeri da 1 a 10 hanno la precedenza nelle categorie medesime, salve le eccezioni predette, i coniugati e fra questi coloro che hanno maggior numero di figli.

[4]In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri da 1 a 8 e ai numeri 10 e 11, hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio presso le Amministrazioni di cui all'articolo precedente.

[5]Quando la precedenza non puo' essere stabilita in base alle norme suindicate per parita' di requisiti, essa e' determinata dalla eta'.

Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1942

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942. 211 parole tolte, 379 parole aggiunte in 18 capoversi.

Fermi i diritti concessi tolto: agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312 aggiunto: dalle disposizioni in vigore agli invalidi ed orfani di guerra e per la causa nazionale, ai reduci di guerra ed agli iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, ed ai soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, nelle assunzioni ai posti di segretario comunaletolto: , nonche' ai posti aggiunto: o di segretario provinciale ed a quelli di impiegato o salariato presso le amministrazioni tolto: di cui all'articolo precedente aggiunto: comunali, provinciali o consorziali e presso le aziende e stabilimenti dipendenti, sono preferititolto: , a parita' di merito:

tolto: 1°aggiunto: 1) gli insigniti di medaglia al tolto: valor aggiunto: valore militare;

tolto: 2°aggiunto: 2) i mutilati o invalidi di guerratolto: , ascritti alle prime sei categorie, di cui alla tabella A annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 aggiunto: e i mutilati o invalidi per la causa fascista;

aggiunto: 3) gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista;

tolto: 3°aggiunto: 4) i feriti in combattimento tolto: e i mutilati o invalidi di guerra ascritti alla ultime due categorie di cui alla tabella sopraindicata, ovvero alla nona o decima categoria della tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 aggiunto: nonche' quelli per la causa fascista, quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

tolto: 4°aggiunto: 5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerraaggiunto: , coloro che abbiano la qualifica di squadrista e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purche' ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonche' i soci di diritto della Unione fascista tra le famiglie numerose;

tolto: 5° gli orfani di guerra eaggiunto: 6) i figli degli invalidi di guerra aggiunto: e degli invalidi per la causa fascista;

tolto: 6°aggiunto: 7) le madri, le tolto: vedova aggiunto: vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra aggiunto: o per la causa fascista;

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

tolto: 7°aggiunto: 8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattentitolto: , o che siano iscritti al Partito nazionale fascista aggiunto: oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

tolto: 8°aggiunto: 9) coloro che abbiano prestato lodevole serviziotolto: , a qualunque titolo, per non meno di un anno, tolto: nell'amministrazione aggiunto: nella Amministrazione presso cui e' indetto il concorso;

tolto: 9° i piu' anziani di eta'.

tolto: Ai caduti, mutilati, invalidi e feriti in guerra sono parificati, agli effetti della applicazione del presente articolo, i cadutiaggiunto: 10) coloro che rivestano la qualifica di ufficiali di complemento, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perche' non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volonta';

aggiunto: 11) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

aggiunto: Gli stessi diritti concernenti i decorati, mutilati, invalidi e feriti tolto: per la Causa nazionale.

tolto: Pei mutilati e invalidi, di cui ai numeri 2 e 3, per i quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria d'invalidita', da eseguirsi ai termini del citato Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sara' provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anterioriaggiunto: , sia di guerra, come per la causa nazionale, i combattenti, ed i loro congiunti, competono, altresi', ai combattenti in dipendenza, delle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in servizio militare non isolato all'estero, ed ai loro congiunti.

Fra gli aspiranti che appartengono ad una delle categorie aggiunto: suindicate ai numeri da 1 a 10 hanno la precedenza nelle categorie medesime, salve le eccezioni predette, i coniugati e fra questi coloro che hanno maggior numero di figli.

aggiunto: In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri da 1 a 8 tolto: hanno la preferenza, nella stessa categoria, aggiunto: e ai numeri 10 e 11, hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio presso le tolto: amministrazioni aggiunto: Amministrazioni di cui all'articolo precedente.

tolto: Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, modificato dalla legge 26 maggio 1930, n. 706aggiunto: Quando la precedenza non puo' essere stabilita in base alle norme suindicate per parita' di requisiti, essa e' determinata dalla eta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art236 · fonte del testo

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