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[1]Le disposizioni di cui agli articoli 213, 214 e 215 si applicano anche agli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi.
[2]Alla dichiarazione delle dimissioni d'ufficio e all'accettazione delle dimissioni volontarie provvedono gli organi rispettivamente competenti per la nomina degli impiegati o salariati.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
