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[1]Gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nominati in via provvisoria o di esperimento, fanno la promessa solenne di cui all'articolo 187; quelli che abbiano conseguito la stabilita' prestano il giuramento di cui all'articolo 188.
[2]La promessa e il giuramento sono prescritti a pena di decadenza e vanno pronunciati innanzi al capo della rispettiva amministrazione.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
