Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
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Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
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3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. 484 parole tolte, 13 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Uno speciale regolamento, per ciascun comune, provincia o consorzio, provvede a disciplinare lo stato giuridico degli impiegati e dei salariati, determinando specialmente, in quanto non sia preveduto dalla presente legge o dal regolamento per la esecuzione della medesima:
tolto: 1° l'ordinamento dell'ufficio e, nei comuni piu' importanti, l'eventuale sua divisione in ripartizioni, il numero degli impiegati e dei salariati, la qualifica, la retribuzione di ciascun impiegato o salariato, in apposita pianta organica;
tolto: 2° i requisiti per la nomina, le condizioni e le forme dei concorsi;
tolto: 3° le disposizioni concernenti la carriera, le promozioni, gli aumenti periodici di stipendio o salario;
tolto: 4° le attribuzioni, i doveri e le responsabilita' di ciascun impiegato o salariato e i relativi orari di servizio;
tolto: 5° le norme riguardanti l'applicazione dello punizioni disciplinari, da graduarsi in relazione alla gravita' delle mancanze e, per i consorzi, anche quelle riguardanti la costituzione della commissione di disciplina. Le punizioni sono: la censura, la riduzione dello stipendio, la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, la revoca, la destituzione. Nessuna punizione disciplinare puo' essere inflitta, se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente contestati per iscritto gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per le sue eventuali discolpe;aggiunto: Testo unico-art. 220
tolto: 6° le norme relative alla sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare. Tale sospensione non puo' eccedere la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi, previa autorizzazione del Prefetto;
tolto: 7° le norme riguardanti i congedi, i collocamenti in aspettativa ed eventualmente in disponibilita' per soppressione di posto o per riduzione di organico;
tolto: 8° le norme riguardanti i collocamenti a riposo.
tolto: Nei comuni, il cui ufficio sia diviso in ripartizioni, il regolamento deve altresi' contenere le norme per la costituzione della Commissione consultiva incaricata di dar parere sulle conferme, promozioni, aspettative, collocamenti a riposo d'ufficio e dispense dal servizio degli impiegati. Pei capi di ripartizione la Commissione consultiva e' costituita dal Podesta', dal vicepodesta' e dal segretario.
tolto: I consorzi, in relazione al loro scopo e alla loro durata, possono assumere impiegati e salariati con contratto a termine, anziche' in pianta stabile.
tolto: I comuni, le provincie ed i consorzi che conservano regolamenti propri per il trattamento di quiescenza dei loro dipendenti, assunti in servizio anteriormente alle date in cui e' stata resa obbligatoria la iscrizione delle varie categorie di personali di nuova nomina ai rispettivi Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, inseriranno nelle disposizioni transitorie del regolamento prescritto dal presente articolo, le norme riguardanti le pensioni e le indennita' contenute nei regolamenti predetti. Fermo il disposto dell'articolo 1, lettera b), del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177, nonche' dell'articolo unico del Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 533, il trattamento delle pensioni e indennita', di cui sopra e' cenno, in nessun caso puo' essere piu' favorevole di quello stabilito per gli impiegati dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 8 giugno 1990, n. 142
La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea) l'abrogazione del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art220 · fonte del testo
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