Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942. Leggi il testo vigente →
[1]Il segretario, le cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'articolo 214 e il segretario collocato a riposo possono essere riammessi in servizio in posti vacanti di grado pari a quello cui appartenevano, o presso lo stesso comune, od in altro della stessa provincia.
[2]Qualora all'atto della riammissione in servizio non siano vacanti posti del suo grado, egli avra' diritto al primo posto che si renda vacante.
[3]La riammissione e' disposta previo parere del Consiglio di amministrazione.
[4]Il segretario riammesso e' iscritto in ruolo nel grado cui apparteneva, occupandovi l'ultimo posto.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
