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[1]Il segretario, volontariamente dimissionario o dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'articolo 214 e il segretario collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio in posti vacanti di grado pari a quello cui appartenevano.
[2]Qualora all'atto della riammissione in servizio non siano vacanti posti del loro grado, essi avranno diritto al primo posto che si renda vacante.
[3]La riammissione e' disposta previo parere del Consiglio di amministrazione.
[4]Il segretario riammesso e' inscritto in ruolo nel grado cui apparteneva, occupandovi l'ultimo posto.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990
