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[1]Nulla e' innovato a quanto dispongono le leggi ed i regolamenti generali e speciali per le pensioni dei segretari comunali, anche per quanto riguarda i contributi a carico sia dei comuni, sia dei segretari.
[2]Agli impiegati dell'amministrazione dell'Interno, che conseguano la nomina a segretario comunale si applica, ai fini della pensione, l'articolo 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
