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[1]Le somme, che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria tra comune e segretario, sino destinate alla costituzione di un fondo da erogarsi, a cura del Ministro dell'Interno, per sussidiare corsi di preparazione all'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di perfezionamento dei segretari comunali gia' in servizio.
[2]Le somme di cui al precedente comma, vengono, alla fine di ciascun bimestre, versate, con imputazione alla categoria dei «servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato» nella contabilita' speciale delle rispettive Prefetture. Queste, alla fine di ciascun quadrimestre, ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilita' speciale, alla Prefettura di Roma che le imputa alla stessa categoria, curandone l'erogazione in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministro dell'Interno.
[3]Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e rimette al Ministro apposito rendiconto semestrale.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
