Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942. Leggi il testo vigente →

[1]E' obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse, in conformita' alla tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

[2]Il provento dei diritti stessi e' ripartito in conformita' alla tabella D annessa alla presente legge.

[3]In nessun caso la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario puo' eccedere la meta' dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennita' accessoria.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art205 · fonte del testo

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