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Il segretario, che per trasferimento o per concorso passi con lo stesso grado da un comune ad un altro, conserva gli aumenti periodici di stipendio ed i diritti accessori conseguiti e cumula il nuovo servizio con quello gia' prestato, anche agli effetti degli ulteriori aumenti.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
