Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1942 al 16 settembre 1954. Leggi il testo vigente →
[1]Gli stipendi, gli aumenti periodici, i supplementi di servizio attivo dei segretari comunali e dei segretari provinciali sono stabiliti, per ciascun grado, in conformita' alle tabelle A e B annesse alla presente legge.
[2]Essi sono a carico, rispettivamente, del comune o della provincia e vengono assegnati con provvedimento del Ministro per l'interno.
[3]Ai segretari comunali ed ai segretari provinciali che abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, possono essere assegnati, previo parere del Consiglio di amministrazione e con riguardo alle loro specifiche attribuzioni, diritti accessori nella misura di cui alla tabella C annessa alla presente legge.
[4]I segretari dei comuni con popolazione residente superiore ai 400.000 abitanti ed i segretari delle provincie il cui capoluogo abbia piu' di 400.000 abitanti, hanno, inoltre, diritto ad una indennita' di carica annua di lire 6000, soggetta alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 16 settembre 1954
