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[1]Spetta ai segretari comunali di grado inferiore al 3° l'indennita' temporanea di caro viveri stabilita dalla tabella C annessa alla presente legge.
[2]Per le missioni legittimamente autorizzate per ragioni di servizio, spettano al segretario le indennita' stabilite per i funzionari governativi di grado corrispondente, secondo la tabella E annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
