Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 2000 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

[1]Il Prefetto, oltre le ordinanze di urgenza dipendenti dallo esercizio della funzione surrogatoria contemplata all'articolo 55, comma 1°, puo' emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilita' polizia locale e igiene, per motivi di sanita' o di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o piu' comuni della medesima.

[2]Le ordinanze di urgenza del Prefetto sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale.

[3]Quando gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio.

[4]E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.

[5]La nota delle spese relative e' resa esecutoria dal Prefetto ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

[6]Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire 500. 54

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

54

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Nel sesto comma dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 le parole "sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila"."

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000 al 13 ottobre 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 4/1977

    Questione infondata
    4 gennaio 1977

    Non contrasta con gli artt. 70, 76 e 77 Cost. l'art. 20 T.U. comunale e provinciale (r.d. 3 marzo 1934, n. 383) poiché le ordinanze prefettizie, anche se e quando (eventualmente) normative, non sono certamente ricomprese tra le fonti del nostro ordinamento giuridico; non innovano al diritto oggettivo; ne', tanto meno, sono equiparabili ad atti con forza di legge, per il sol fatto di essere eccezionalmente autorizzate a provvedere in deroga alla legge.

    Art. 40 cost. · Art. 70 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 15 gennaio 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

    Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Nel sesto comma dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 le parole "sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art20 · fonte del testo

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