Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942. Leggi il testo vigente →
[1]Alle promozioni di grado si procede esclusivamente per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, il quale vi provvede scegliendo i segretari maggiormente meritevoli della promozione nel numero dei posti da conferire fra coloro che, nel grado precedente, posseggano, a suo giudizio insindacabile, i prescritti requisiti, stabilendone, quindi, l'ordine di merito.
[2]Per essere promovibile occorre avere conseguito, nell'ultimo quinquennio, qualifiche non inferiori a «distinto».
[3]Il provvedimento del Ministro dell'Interno o del Prefetto, secondo la rispettiva competenza, e' definitivo.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
