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[1]Per i segretari comunali iscritti nel ruolo provinciale il Capo del personale e' il Vice-prefetto.
[2]Il Consiglio di amministrazione si compone del Prefetto, che lo presiede, del Vice-prefetto Capo del personale, del funzionario della Prefettura incaricato del servizio ispettivo, del consigliere preposto al servizio del comuni, del ragioniere capo della Prefettura e del Podesta' del capoluogo della provincia. Per la provincia di Roma fa parte del Consiglio di amministrazione il Podesta' di uno dei comuni aventi maggiore popolazione dopo il capoluogo, designato dal Prefetto al principio di ciascun anno.
[3]Un funzionario della Prefettura, designato dal Prefetto, esercita le funzioni di segretario.
[4]In caso di assenza o di impedimento del Prefetto il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Vice-prefetto.
[5]Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei funzionari chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, il Prefetto lo sostituisce con altro funzionario della stessa categoria, possibilmente di pari grado. Ove manchi il Podesta' membro ordinario del Consiglio di amministrazione, il Prefetto lo sostituisce con altro Podesta' della provincia, da lui designato, a principio di ciascun anno, per tale eventuale supplenza, fra quelli dei comuni aventi maggiore popolazione.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
