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[1]Per i segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale il Capo del personale e' il Direttore capo della divisione comuni presso il Ministero dell'Interno.
[2]Il Consiglio di amministrazione si compone del Direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell'Interno, presidente, del Direttore capo della divisione comuni presso detto Ministero, di un segretario generale di prima classe, designato dall'Associazione nazionale del pubblico impiego, e di due funzionari di gruppo A del Ministero dell'Interno, di grado non inferiore al quinto, nominati al principio di ogni anno con decreto del Ministro dell'Interno.
[3]Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un segretario generale di prima classe supplente, designato dall'Associazione nazionale del pubblico impiego.
[4]I membri di diritto del Consiglio di amministrazione, in caso di assenza e di altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari cui spetti gerarchicamente di farne le veci.
[5]Un funzionario di gruppo A del Ministero dell'Interno, di grado non inferiore all'ottavo, esercita le funzioni di segretario.
[6]Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
