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[1]Qualora, per mutamento della circoscrizione territoriale, o per altra causa prevista dalla legge, sia attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di grado immediatamente superiore a quello del segretario che, in atto, vi presti servizio, quest'ultimo segretario deve essere trasferito, di regola, in sede corrispondente al suo grado.
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1942, N. 851, COME MODIFICATA DALLA L. 9 AGOSTO 1954, N. 748)).
Testo in vigore dal 16 settembre 1954 al 13 giugno 1990
