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[1]I segretari comunali, appartenenti ai primi quattro gradi dell'annessa tabella A, sono iscritti in un ruolo nazionale e sono nominati dal Ministro dell'Interno.
[2]I segretari dei gradi inferiori sono iscritti nei ruoli organici provinciali e sono nominati dal Prefetto.
[3]Il titolo dei segretari comunali, secondo la situazione al primo gennaio, deve essere pubblicato entro il mese di marzo di ogni anno. La pubblicazione del ruolo nazionale viene effettuata dal Ministro dell'Interno nella «Gazzetta ufficiale del Regno», quella del ruolo provinciale, dal Prefetto, nel «Foglio annunzi legali della provincia».
[4]Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione, i segretari possono ricorrere al Ministro o al Prefetto secondo la rispettiva competenza, per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianita'. Il provvedimento del Ministro o del Prefetto e' definitivo.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
