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[1]Ad intervalli non minori di cinque anni, si procedera' alla revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali in base a criteri che saranno, di volta in volta, determinati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'Interno, udito l'istituto centrale di statistica, per tutto cio' che, nella determinazione di tali criteri, ha riferimento a dati statistici.
[2]Tra una revisione e l'altra non e' ammessa alcuna variazione che non sia derivante, da modifiche della circoscrizione territoriale dei comuni o dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
