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[1]I consorzi facoltativi od obbligatori fra provincie sono enti morali.

[2]Sono applicabili ai consorzi fra provincie e fra provincie e comuni le disposizioni stabilite nel presente titolo per i consorzi fra comuni e fra comuni e provincia.

[3]La vigilanza e tutela governativa sui consorzi interprovinciali sono esercitate dal Prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa del luogo dove ha sede l'amministrazione del consorzio, negli stessi modi e con le stesse forme stabiliti per le amministrazioni provinciali.

[4]La giurisdizione contabile nei riguardi dei consorzi interprovinciali e' esercitata dal Consiglio di Prefettura del luogo dove ha sede l'amministrazione consorziale.

[5]Lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria consorziale, la fissazione del termine per la ricostituzione di essa, in conformita' all'ultimo comma dell'articolo 166, e la nomina del commissario straordinario sono decretati, in ogni caso, dal Ministro dell'Interno.

[6]Quando ricorrano motivi di urgente necessita', il Prefetto della provincia dove ha sede l'amministrazione del consorzio, puo', in attesa del decreto di scioglimento, sospendere l'amministrazione stessa, affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

[7]La sospensione non puo' eccedere la durata di due mesi.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art171 · fonte del testo

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