Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, piu' provincie, con decreto del Ministro dell'Interno, emesso di concerto coi Ministri competenti, uditi i rispettivi rettorati e le Giunte provinciali amministrative, possono essere riunite in consorzio per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.

[2]Negli stessi modi e con le stesse forme, uditi anche i Podesta' interessati, si puo' provvedere alla costituzione coattiva di consorzi fra provincie ed uno o piu' comuni.

[3]Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto ed e' stabilita la sede del consorzio.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art170 · fonte del testo

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