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[1]Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, piu' provincie, con decreto del Ministro dell'Interno, emesso di concerto coi Ministri competenti, uditi i rispettivi rettorati e le Giunte provinciali amministrative, possono essere riunite in consorzio per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.
[2]Negli stessi modi e con le stesse forme, uditi anche i Podesta' interessati, si puo' provvedere alla costituzione coattiva di consorzi fra provincie ed uno o piu' comuni.
[3]Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto ed e' stabilita la sede del consorzio.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
