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[1]I rappresentanti dei vari enti nel consorzio sono nominati, per il comune dal Podesta', per la provincia dal rettorato, e per gli altri enti dai competenti organi.
[2]Essi devono avere i requisiti per la nomina a consultore comunale.
[3]Il loro numero e' fissato nello statuto ed e' determinato, per ciascun ente, di regola, in ragione del contributo consorziale. Per i consorzi fra comuni, che riguardino l'ufficio o il personale di segreteria, e' fissato in ragione della popolazione di ciascun comune.
[4]Qualora gli enti interessati non provvedano alla nomina dei rispettivi rappresentanti, il Prefetto assegna ad essi un termine perentorio, trascorso il quale provvede d'ufficio.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
