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[1]Gli amministratori dei comuni delle provincie e dei Consorzi si debbono astenere dal prender parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse degli enti a cui appartengono o delle istituzioni soggette all'amministrazione, tutela o vigilanza degli enti stessi.
[2]Lo stesso obbligo incombe ai consultori, nonche' ai membri della Giunta provinciale amministrativa per tutti gli enti sottoposti alla sua tutela.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
