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[1]Ogni consorzio ha un'assemblea consorziale, un consiglio direttivo ed un presidente. Ha inoltre un segretario nominato dall'assemblea consorziale.
[2]Col consenso dell'amministrazione interessata, le funzioni di segretario possono essere affidate al segretario o ad altro impiegato della provincia o di uno dei comuni che fanno parte del consorzio.
[3]Ove occorra, il consorzio potra' assumere personale proprio, oppure avvalersi col consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli enti consorziati.
[4]Le nomine sono fatte dal consiglio direttivo.
[5]Il personale assunto direttamente dai consorzi costituiti per una durata non inferiore ai dieci anni e' tenuto ad iscriversi agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, secondo le norme stabilite per i dipendenti dei comuni e delle provincie.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
