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[1]I comuni hanno facolta' di unirsi in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.

[2]La costituzione del consorzio e' approvata con decreto del Prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale, del Ministro dell'Interno, udite le Giunte provinciali amministrative interessate, se gli enti appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.

[3]Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto ed e' stabilita la sede del consorzio.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art156 · fonte del testo

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