Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al rettorato i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.

[2]Sulle deduzioni del rettorato o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la giunta provinciale amministrativa emette la decisione.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art152 · fonte del testo

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