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[1]Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del rettorato, che riguardino i seguenti oggetti:
[2]1° storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio;
[3]2° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
[4]3° acquisto di azioni industriali;
[5]4° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
[6]5° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonche' la costituzione di servitu' o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;
[7]6° locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni;
[8]7° assunzione diretta dei pubblici servizi;
[9]8° regolamenti deliberati a norma di legge e in particolare i regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali;
[10]9° creazione di istituzioni pubbliche a spese della provincia;
[11]10° liti attive e passive, e transazioni, quando il relativo valore ecceda le lire 50.000;
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947
