Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Le provincie possono, nei limiti ed in conformita' della legge, istituire addizionali alle imposte comunali sulle industrie i commerci le arti e le professioni; imporre tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad esse pertinenti; imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale e contributi di miglioria; sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.

[2]Le provincie devono inoltre imporre la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi e il contributo integrativo di utenza stradale.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art146 · fonte del testo

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