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[1]L'iniziativa delle proposte da sottoporre al rettorato spetta indistintamente all'autorita' governativa, al Preside ed ai rettori.
[2]Sono prima discusse le proposte dell'autorita' governativa, poi quelle del Preside, ed infine quelle dei rettori per ordine di presentazione.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
