Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
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Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
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3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. 441 parole tolte, 13 parole aggiunte in 24 capoversi.
tolto: Spetta al rettorato, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, di provvedere:
tolto: 1° all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
tolto: 2° alla creazione di istituzioni pubbliche provinciali;
tolto: 3° ai contratti in genere ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge;
tolto: 4° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;
tolto: 5° all'istruzione secondaria tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il governo a cio' autorizzato nei limiti delle leggi speciali;
tolto: 6° alle istituzioni pubbliche a beneficio della provincia o di una parte di essa, quando non abbiano un'amministrazione propria o consorziale;
tolto: 7° al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, ed alle altre spese in materia, previsti dalle leggi speciali;
tolto: 8° alle strade la cui costruzione o sistemazione e', per leggi speciali, attribuita alla provincia, nonche' ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della medesima;
tolto: 9° ai sussidi in favore dei comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilita';
tolto: 10° ai tributi provinciali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro approvazione;
tolto: 11° alla formazione del bilancio, allo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, alle nuove e maggiori spese, alle quali non sia possibile provvedere con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo del Preside e alla destinazione dei fondi disponibili;
tolto: 12° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio, salvo quanto e' disposto al n. 11 dell'art. 133;aggiunto: Testo unico-art. 135
tolto: 13° al concorso della provincia in opere e spese per essa obbligatorie;
tolto: 14° alla contrattazione di prestiti;
tolto: 15° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e alla rappresentanza e tutela degli interessi di dette istituzioni;
tolto: 16° alla vigilanza sopra le istituzioni a beneficio della provincia o di una parte della medesima, anche quando abbiano un'amministrazione speciale propria;
tolto: 17° alla nomina del segretario e degli impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e delle istituzioni provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizione ed all'adozione, nei loro riguardi, di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salvo quelli contemplati al n. 7 dello articolo 133;
tolto: 18° alla conservazione dei monumenti provinciali;
tolto: 19° al servizio di assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;
tolto: 20° alla conservazione degli edifici di proprieta' provinciale e degli archivi amministrativi della provincia;
tolto: 21° all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, in quanto non vi provvedano consorzi o altre istituzioni autonome;
tolto: 22° alla nomina dei membri di tutte le commissioni, devoluta, in tutto od in parte da leggi speciali all'amministrazione provinciale; 23° alla costituzione di consorzi;
tolto: 24° all'assunzione diretta di servizi pubblici.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 8 giugno 1990, n. 142
La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea) l'abrogazione del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art135 · fonte del testo
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