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[1]Ogni provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

[2]Le deliberazioni del rettorato, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

[3]I regolamenti provinciali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

[4]Il segretario provinciale e' responsabile delle pubblicazioni.

[5]I contribuenti, ed in genere qualsiasi interessato, possono avere copia integrale delle deliberazioni, previo pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

[6]La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio provinciale a disposizione del pubblico, perche' possa prenderne cognizione.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art131 · fonte del testo

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