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[1]Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, puo' essere disposto con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'Interno, lo scioglimento del rettorato provinciale, e affidata l'amministrazione della provincia ad un commissario straordinario, che esercitera' le funzioni conferite dalla presente legge al Preside e al rettorato provinciale.
[2]La ricostituzione del rettorato deve avvenire entro il termine di un anno.
[3]Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
